mercoledì 11 gennaio 2012

Statuto delle imprese raddoppia la procedura negoziata: Più incarichi a trattativa privata

La legge 180/2011 (statuto delle imprese) ha innalzato da 100.000 euro all’importo corrispondente alle soglie comunitarie (attualmente pari a 125.000 euro per le amministrazione centrali e a 193.000 euro per gli altri committenti) il limite entro il quale è consentito  l’affidamento degli incarichi di progettazione ( e di prestazioni assimilate) con procedura semplificata. Per questi, incarichi, infatti, l’articolo 91, comma 2 del Dlgs 163 consente l’affidamento attraverso una procedura negoziata a inviti (con almeno cinque  invitati), che deve svolgersi nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Si può prescindere dallo svolgimento della procedura negoziata solo per l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, considerati servizi in economia e che in quanto tali possono essere assegnati dal responsabile del procedimento in via fiduciaria in base alla previsione contenuta all’articolo  125, comma 11 del Dlgs 163. In questo  l’articolo 267 , comma 10 del Dpr 207/2010, che, nel rinviare all’articolo 125 del Dlgs163 fa peraltro riferimento a una soglia di 20.000 euro , che deve però ritenersi innalzata  a 40.000 euro a seguito della modifica in tal senso recentemente apportata all’articolo 125.


L’effetto dello statuto delle imprese sarà quello di moltiplicare questo tipo  di affidamenti.
La procedura per espresso rinvio operato dall’articolo 91, è quella di delineare dall’articolo 56, comma 6. le indicazioni contenute in tale disposizioni vanno tuttavia integrate con il regolamento ( articolo 267/2010).
L’affidamento deve essere preceduto da una procedura da svolgere tra un numero di soggetti non inferiori a cinque, scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. L’invito deve essere inviato simultaneamente a tutti i concorrenti  prescelti, con una lettera contenente gli elementi essenziali della presentazione richiesta.

Quindi l’assetto normativo, pone dei vincoli significativi.
L’obbligo di rispettare i principi generali viene infatti canalizzato nello svolgimento di una procedura, il che accentuai caratteri di concorsualità dell’affidamento da operare.
Questi principi generali si trovano per molti aspetti tradotti  nelle specifiche disposizioni contenute nell’articolo 267 del Dpr 207/2010, che tra l’altro disciplina  il profilo fondamentale relativo  alle modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura.
In base al comma 2, la selezione può avvenire in due modi:
-       il ricorso agli elenchi di oppure
-       sulla base di indagini di mercato.
In entrambe le ipotesi  deve essere assicurato il rispetto del criterio della rotazione.

L’istruzione degli elenchi di fiducia deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso con cui  viene resa nota la volontà di procedere in tal senso. In attuazione del principio di trasparenza, l’avviso  deve essere pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, sui siti informatici  del ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei contratti pubblici e nell’albo della stazione appaltante. L’elenco  è suddiviso per classi e categorie di lavori ; in relazione all’importo della classe e categorie, può essere  richiesto un requisito minimo relativo alla sommatoria di tutti i lavori, appartenenti a d ognuna delle classi e categorie prese in considerazione  ( comma 3).
I  soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco devono fornire il nominativo del professionista o del o dei professionisti che svolgeranno i servizi di progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali  e con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (comma 5).

Il metodo degli elenchi di fiducia non deve creare un sistema  chiuso. Il comma 6 prevede che gli elenchi debbano essere sempre aperti all’iscrizione e che siano aggiornati dall’ente appaltatore con periodicità almeno annuale.

La formulazione della previsione non è delle più chiare, poiché un lato consente che in qualunque momento vi possa essere una richiesta di iscrizione, mentre dall’altro prevede un aggiornamento a scadenze predeterminate. Per conciliare le due previsioni, si deve ritenere che in qualunque momento è possibile  presentare la domanda di iscrizione, mentre il materiale ingresso nell’elenco  e legata alla tempistica stabilita  dall’ente per l’aggiornamento dello stesso  che comunque deve avvenire almeno una volta all’anno.

L’indagine di mercato a differenza degli elenchi , si svolge in occasione del singolo affidamento. Si avvia con la pubblicazione (per almeno 15 giorni) dal relativo avviso sui siti informatici del ministero delle Infrastrutture  e presso l’Osservatorio sul profilo del committente se istituito e sull’albo della stazione appaltante.
L’avviso deve indicare i requisiti  minimi per poter essere invalidati; può essere richiesto minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di lavori a cui si riferisce il servizio da affidare.

Sul punto, AVCP, con la determinazione 1/2006, aveva a suo tempo fornito una chiara indicazione prevedendo, in applicazione del principio di proporzionalità, il divieto di utilizzare, per l’affidamento di questi incarichi, gli stessi requisiti di qualificazione  e i medesimi criteri di valutazione delle offerte previsti per le gare sopra la soglia.
Questa conclusione dell’AVCP, se anche non si pone in palese contrasto con una corretta interpretazione del principio di proporzionalità, ne offre un’interpretazione alquanto restrittiva , che integra le indicazione esistenti a livello comunitario in un’ottica di maggiore vincolatività per la stazioni appaltanti.  In base  a essa, si deve ritenere che non potrebbero essere utilizzati per gli incarichi di importo inferiore  alle soglie comunitarie, i requisiti nella quantificazione operata dall’articolo 263 del Dpr 207/2010.

Sia per gli elenchi di fiducia che per l’indagine di mercato resta il tema della scelta dei soggetti (cinque o più) da invitare alla procedura. Il comma 8 dell’articolo 267 lascia alle stazioni appaltanti all’individuazione delle modalità di scelta, stabilendo  solo che è ammesso anche il sorteggio. Ma in fase di invito deve comunque essere rispettato il criterio della rotazione. Un criterio che sembra quindi agire da correttivo, nel senso che qualunque sia la modalità  di selezione  dei soggetti da invitare – compreso il sorteggio – non può considerare legittimo invitare consecutivamente sempre gli stessi operatori. Inoltre, in applicazione del principio generale di non discriminazione, la selezione non può avvenire privilegiando gli operatori nazionali né tanto meno i professionisti che agiscono nell’ambito territoriale di competenza dell’ente committente.

L’invito deve avvenire tramite una specifica lettera, da inviare simultaneamente ai prescelti, costantemente gli elementi essenziale relativi all’oggetto della presentazione, al relativo importo presunto, al termine di recezione delle offerte, al tempo stesso massimo previsto per l’espletamento dell’incarico, ai criteri di valutazione delle offerte (comma 8). L’esigenza che gli inviti siano diramati simultaneamente e che contengono tutti  le stesse informazioni costituisce applicazione del principio di parità di trattamento Fondamentale, nella stessa logica, è anche che sia fissato un temine di ricezione delle offerte adeguato.

Secondo il comma 9 l’esito della selezione deve essere reso noto sui medesimi siti  informatici in cui è stato pubblicato l’avviso relativo all’elenco di fiducia o all’indagine di mercato. In questo modo si vuole evidentemente assicurare la possibilità di un controllo ex post sull’operato dell’ente appaltante in applicazione del principio di appartenenza.

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