martedì 26 aprile 2011

Documenti per la OG11 da rifare

Le norme transitorie spostano all’8 dicembre 2011 la decadenza delle attestazioni rilasciate nelle categorie che trovano nel regolamento modifiche (non solo la OG11 ma anche OG10,OS2,OS7,OS8,OS12,OS18,OS20,OS21): le imprese in possesso di attestazione soa in queste categorie dovranno riattestarsi con il nuovo sistema di qualificazione.

Tra queste, particolare attenzione per il forte impatto sulla qualificazione riveste la modifica sostanziale del nuovo sistema di calcolo per ottenere la categoria OG11 (impianti tecnologici tra loro coordinati).


Per riqualificarsi in OG11 in una classifica a dicembre occorrerà essere nella disponibilità di requisiti già maturati e dimostrabili con la presentazione di idonei certificati di buona esecuzione, nelle percentuali del 40% in OS3 e del 70% nelle OS28 e OS30 le tre categorie specialistiche che ne fanno parte.

Le imprese devono cominciare a verificare per tempo il possesso di questi requisiti e iniziare a raccogliere le certificazioni a supporto.

Tenendo conto dei tempi e delle difficoltà di ottenere certificati di buona esecuzione già adattati alle specifiche richieste del nuovo regolamento ci sarà di conseguenza un gran lavoro anche per i Rup che dovranno provvedere dall’8 giugno al 7 dicembre per la riattestazione.

La norma transitoria prevede che per centrare i requisiti più stringenti le Soa e le imprese potranno richiedere alle stazioni appaltanti la remissione dei vecchi certificati con lo splittaggio delle varie categorie specialistiche al fine di costituire e dimostrare i requisiti necessari per riaccedere alla qualificazione in OG11.

L’operazione non sarà facile per tutta una serie di ragionevoli motivi. Innanzitutto sono indubbie le difficoltà per le stazioni appaltanti di recuperare la documentazione necessaria al calcolo delle quote di lavori specialistici di cui si componeva il complesso dei lavori tecnologici, fatti anche molti anni fa. E questo sia per le strutturali scarse disponibilità di risorse delle stesse da dedicare a questa delicata operazione e sia perché è frequente il caso di avvicendamenti tra i Rup che si possono trovare a esaminare lavori non eseguiti direttamente ma da un precedente funzionario.

Fino al 31 dicembre di quest’anno poi è possibile attestarsi con i lavori degli ultimi dieci anni. La disposizione di maggior favore per le imprese comporta però l’onere per le stazioni appaltanti di ritrovarsi a esaminare carte e documenti molto vecchi e spesso difficili da rintracciare. Inoltre è probabile che stante la gran confusione che ha avvolto la categoria OG11 negli ultimi 10 anni, non tutti gli appalti siano stati banditi ed eseguiti in OG11 con la presenza delle diverse componenti.

Molti hanno interessato di fatto progetti con solo due o forse un componente e talvolta anche nessuna (vedi gli appalti in pubblica illuminazione o energie alternative viste non poche volte in questi anni).

Se l’attività del Rup non è programmata per tempo e gli archivi non sono ben organizzati, le stazioni appaltanti andranno incontro a molte difficoltà, perché dovranno rispondere in soli 30 giorni alle richieste di emissione dei Cel con il nuovo sistema riferiti ai vecchi lavori di cui si dovranno individuare le singoli componenti specialistiche dalle contabilità dei lavori.

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